Copia del versamento dovrà essere presentata al momento della richiesta di rilascio della CIE.
Ai sensi del D.L. 69/2023 a partire dal 14 giugno 2023 ai genitori di figli minori non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale.
Il cittadino, al momento della domanda:
- in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
- in caso di rinnovo o deterioramentodel vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
- consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE) o il numero dell’appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della Carta, se già effettuato;
- fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso l’indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;
- consegna all’operatore comunale la fotografia, se non l’ha già caricata tramite Agenda CIE;
- procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità consultabili a questo indirizzo “Modalità di acquisizione impronte”;
- fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
- firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.