La Comunità Montana:
a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del
territorio montano;
b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.
3) La Comunità Montana rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione.
A tal fine:
a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri enti;
b) favorisce l'introduzione di modalità organizzative tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale.
4) Ove due o più Comuni appartenenti alla Comunità Montana intendano esercitare in forma associata funzioni ad essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste può essere affidato alla Comunità Montana stessa, previo parere favorevole da parte dell'Assemblea Comunitaria.
5) La Comunità Montana nel rispetto delle leggi statali e regionali, nell'ambito delle proprie competenze:
a) programma ed attua, nell'ambito dei territori che la compongono, la politica per la montagna definite dalla normativa europea, statale e regionale;
b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea, dalle leggi statali e regionali;
d) promuove, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali, ponendosi quale obbiettivo primario quello dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;
e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo subregionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane;
f) partecipa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
g) partecipa ad ogni altra attività, se prevista dalle norme vigenti.Per la realizzazione degli scopi di cui ai commi precedenti la Comunità Montana può provvedere in amministrazione diretta, in appalto o mediante Istituzioni, Aziende speciali o società allo scopo costituite o partecipate.